Alcuni importanti chiarimenti sulla corretta gestione degli apparecchi di geolocalizzazione sono stati forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 9728 dello scorso 12 novembre.
Un’azienda che effettua consegne, ha chiesto di poter dotare i lavoratori addetti di uno smartphone sul quale installare un applicativo che permetta di scaricare l’elenco delle spedizioni affidate a ogni singolo corriere, di concludere le operazioni di consegna facendo apporre al cliente la firma sul display, di trasmettere in azienda la conferma di consegna con indicazione di data e ora, di segnalare eventuali anomalie del veicolo o richieste di aiuto.
L’applicativo non consente al datore di lavoro di “geolocalizzare” costantemente il lavoratore ma solo nei momenti di attivazione dello stesso: al momento della consegna merce e qualora vi sia una richiesta di aiuto da parte del lavoratore stesso, chiudendosi successivamente alla richiesta.
L’Ispettorato ritiene che vi siano i presupposti per autorizzare l’installazione del dispositivo perché rispetti le esigenze organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro e a condizione che:
- il datore di lavoro dia espressa informativa scritta ai lavoratori;
- eventuali modifiche di funzionamento, conservazione dati e gestione, siano comunicate e preventivamente autorizzate nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori;
- l’installazione, utilizzo applicativo, trattamento, conservazione e protezione dei dati e informazioni raccolte, avvenga in conformità delle prescrizioni in materia di protezione dati personali;
- l’accesso ai dati raccolti dall’applicativo sia tracciato mediante specifiche funzionalità e i c.d. “log di accesso” siano conservati per un congruo periodo;
- la conservazione dei dati avvenga per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.