La Cassazione (sentenza n. 31351 del 3 dicembre 2019) ribadisce che, il possesso fuori dai luoghi e orari di lavoro di un rilevante quantitativo di stupefacenti, costituisce una condotta censurabile in assoluta violazione dei principi base del vivere civile.
La legge richiede al lavoratore, oltre l’obbligo della diligenza, di mantenere una condotta extralavorativa tale che non comprometta gli interessi morali e materiali del datore di lavoro.
Comportamento incompatibile con la mansione del lavoratore – nella fattispecie un portalettere che richiede un costante contatto con il pubblico e con l’ambiente sociale circostante – il cui licenziamento risulta, conseguentemente, proporzionato e legittimo.