La Cassazione (sentenza n. 50919/2019) ha chiarito che il consenso dei lavoratori finalizzato all’installazione di un impianto di videosorveglianza nei locali aziendali non è sufficiente a sanare il mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 4 della legge 300/70.
L’interesse manifestato dai lavoratori, sebbene espresso in modo collettivo e per iscritto, non può sanare eventuali irregolarità del datore di lavoro che riteneva, così facendo, di aver superato eventuali profili di illeciti penali derivanti dal mancato rispetto delle procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
La Cassazione, quindi, conferma il ruolo primario delle Rappresentanze Sindacali presenti in azienda quale parte legittimata alla valida installazione dei sistemi di videosorveglianza o, in caso di mancato accordo, chiedendo l’autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente.