La legge di bilancio 2020 ha introdotto alcune novità in materia di buoni pasto e prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto i cui limiti sono da considerare per la generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi:
- riduzione della soglia di non concorrenza alla formazione del reddito, dei buoni pasto in formato cartaceo da euro 5,29 a euro 4,00 giornalieri;
- elevazione della soglia di non concorrenza alla formazione del reddito, dei buoni pasto in formato elettronico da euro 7,00 a euro 8,00 giornalieri.
Confermato il limite giornaliero di euro 5,29 per le indennità riconosciute agli addetti ai cantieri edili.
I buoni pasto non sono da considerare erogazioni in natura, consentono la possibilità di usufruire del servizio sostitutivo della mensa per coloro che ne hanno diritto e non devono essere considerati ai fini del raggiungimento della franchigia annua di euro 258,23 (art. 51, comma 3 TUIR). Per l’azienda, che decide di corrispondere i buoni pasto, confermata l’integrale deducibilità ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Inoltre:
- consentono di ricevere un servizio sostitutivo mensa pari al valore nominale indicato;
- permettono all’esercizio commerciale di dimostrare l’avvenuta prestazione;
- possono essere utilizzati dai lavoratori subordinati (oltre che ai collaboratori non subordinati), anche se part-time e se non è prevista o non sia prevedibile la “pausa pranzo”;
- non possono essere ceduti o cumulabili con altri buoni oltre la soglia di euro 8,00 giornalieri;
- non sono commercializzabili, convertibili in denaro e sono utilizzabili dal solo titolare;
- sono utilizzabili per il valore facciale riportato.