L’INPS con circolare n. 158 del 23 dicembre 2019 detta alcuni importanti chiarimenti circa la corretta determinazione del reddito da lavoro dipendente per i lavoratori in trasferta e i trasfertisti.
L’Istituto conferma che solo la coesistenza di precisi elementi identificativi consentono l’applicabilità del regime contributivo (e fiscale) sulle somme corrisposte a titolo di trasfertismo:
1) mancata indicazione nel contratto/lettera di assunzione della sede di lavoro, da intendersi quale luogo dove si svolge l’attività lavorativa;
2) svolgimento di un’attività che richieda al lavoratore una continua mobilità, intesa quale spostamento continuo del luogo di lavoro;
3) corresponsione di un’indennità in misura fissa, da riconoscere a prescindere che il lavoratore si sia effettivamente recato in trasferta.
La presenza contestuale di detti elementi, consente l’applicazione dell’art. 51, comma 6 del TUIR Determinazione del reddito di lavoro dipendente:
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.
Qualora non risultino presenti le tre condizioni – o ne manchi anche una sola – alle indennità riconosciute ai lavoratori che svolgono l’attività fuori dalla sede di lavoro, si darà applicazione a quanto previsto dall’art. 51, comma 5 del TUIR:
Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.