Ricorrere a un’agenzia privata di investigazione per controllare i propri lavoratori dipendenti (anche se esiste il solo sospetto di un comportamento illecito) e utilizzarne gli esiti in sede di giudizio, richiede una corretta e attenta analisi delle varie norme e loro interpretazione.
Il Tribunale di Padova (decreto 6031 del 4 ottobre 2019) ha chiarito alcuni aspetti e limiti di ammissibilità delle attività di controllo che possono riguardano comportamenti rilevanti per illeciti di natura civile, amministrativa o penali, non finalizzate al controllo dell’attività lavorativa.
Possono essere ritenuti leciti i controlli relativi a:
- attività extralavorative svolte dal lavoratore che viola il divieto di concorrenza;
- uso improprio dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992;
- comportamenti legati a uno stato di malattia per attestare l’insussistenza della stessa o lo stato di incapacità lavorativa;
- svolgimento, durante l’orario di lavoro, di un’attività lavorativa retribuita a favore di terzi;
- veridicità della attestazioni di presenza al lavoro.
L’attività richiesta all’agenzia investigativa deve, quindi, essere regolata per iscritto mediante specifico incarico, rispettare la normativa in materia di privacy oltre quanto previsto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia.