Sempre più complicata la posizione delle aziende coinvolte negli appalti che, con le novità introdotte dall’art. 4 del Dl 124/2019 (convertito in legge 157/2019), risultano particolarmente complesse e obbligheranno le stesse a complicate organizzazioni.
Il committente, in appalti di importo superiore a duecento mila euro, deve chiedere alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici copia delle deleghe di versamento F24 per verificare se le ritenute effettuate sui redditi da lavoro dipendente/assimilati sono state versate o se risultano, anche parzialmente, insufficienti.
In tal caso, il committente deve sospendere i pagamenti maturati dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici.
Interessate sono le prestazioni caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente, mediante uso di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a lui riconducibili in qualunque forma e per un importo superiore ai duecento mila euro.
Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici sono obbligate – entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di versamento delle ritenute – a trasmettere:
- copia della delega F24 distinta per ciascun committente
- elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell’appalto unitamente alle ore di lavoro effettuate
- totale retribuzioni corrisposte ai dipendenti per tali attività
- dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti dei lavoratori interessati.
Qualora le aziende appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non dovessero ottemperare a tale obbligo, o qualora le ritenute versate dovessero risultare omesse o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto interessato e darne comunicazione – entro il termine di 90 giorni – all’Agenzia delle Entrate.
Il committente, qualora non ottemperi a detti obblighi, dovrà versare un somma pari alla sanzione irrogata alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici senza possibilità di procedere alla compensazione.
L’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 108 e 109 del 2019 ha fornito alcune prime indicazioni.