L’art. 1, comma 13 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede l’ampliamento dei casi di esenzione per il contributo addizionale dovuto per i contratti a termine alle attività svolte nel settore del turismo (fino a tre giorni) e pubblici esercizi.
Nel nostro ordinamento, il contratto “standard” è quello stipulato a tempo indeterminato e, per tale motivazione, per i contratti a termine è stato previsto – dal 1° gennaio 2013 – un contributo addizionale pari all’1,40% a carico del datore di lavoro.
Un contributo che ha visto, con il c.d. “Decreto Dignità” un incremento dello 0,50% da calcolare in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche se in somministrazione) portando il maggior carico contributo all’1,90%, al 2,40% e così via ad ogni rinnovo.
Un maggior carico contributivo che NON opera per alcune previsioni:
- lavoratori assunti in sostituzione
- attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963
- apprendisti (trattasi di contratto a tempo indeterminato)
- pubblica amministrazione
- rapporti di lavoro la cui durata non superi i tre giorni
- settore turismo e pubblici esercizi
- casi individuati dai CCNL
- fornitura servizi portuali temporanei.
In caso di stabilizzazione del contratto a termine – trasformazione a tempo indeterminato entro la scadenza – il contributo aggiuntivo versato all’INPS nella misura dell’ 1,40% potrà essere recuperato dal datore di lavoro cui potrà essere aggiunto esclusivamente lo 0,50% relativo all’ultimo degli eventuali rinnovi contrattuali.