L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 148 del 10 gennaio 2020 ha fornito alcuni chiarimenti all’Ispettorato Territoriale di Milano che chiedeva se, a fronte di un’offerta conciliativa proposta – ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 – a ridosso della scadenza del termine previsto (60 giorni dalla data di cessazione rapporto di lavoro), la procedura si potesse convocare e concludere anche successivamente alla scadenza del predetto termine.
L’INL chiarisce che il termine di 60 giorni deve considerarsi perentorio per il datore di lavoro al fine di far pervenire al lavoratore la proposta conciliativa in cui devono essere riportati gli estremi dell’assegno circolare relativo alla somma offerta.
L’eventuale convocazione, avvenuta anche oltre detto termine, grava sugli ispettorati territoriali del lavoro e non potrà avere alcun rilievo ai fini dei benefici contributivi e fiscali previsti.