Il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 fornisce misure per evitare il diffondersi di epidemie nelle zone in cui risultano presenti soggetti colpiti dal coronavirus.
Le misure straordinarie di sicurezza, sono così riassumibili:
- divieto di allontanamento dal Comune/area interessata al virus
- divieto di accesso al Comune/area interessata al virus
- sospensione di qualsiasi manifestazione (e natura), eventi, riunione in luoghi pubblici e privati
- sospensione servizi educativi per l’infanzia e scuole di ogni ordine e grado
- sospensione viaggi di istruzione
- sospensione procedure concorsuali e attività pubblici uffici
- applicazione della quarantena con sorveglianza attiva
- obbligo da parte dei soggetti che hanno fatto ingresso in zone a rischio, di comunicarlo al compartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio
- chiusura di tutte le attività commerciali
- sospensione attività lavorative.
Il datore di lavoro, comunque, dovrà rendersi parte attiva con le seguenti iniziative:
- sospensione attività presso il Comune o regione in cui è ubicata l’unità produttiva senza obbligo di pagamento della retribuzione e versamento dei contributi trattandosi di assenze a lui non imputabili. Nei casi in cui il lavoratore si dovesse rifiutare di presentarsi al lavoro, le assenze dovranno considerarsi ingiustificate.
- considerare quale assenza giustificata quella del lavoratore in quarantena, senza riconoscere alcuna indennità di malattia se non si è in presenza di certificazione medica che attesti uno stato influenzale. In tali casi, si potrà ricorrere agli istituti delle ferie e/o permessi retribuiti o al lavoro agile (smart working) o telelavoro ove disciplinati dai CCNL o nei casi contemplati dalla legge (es. contrattazione territoriale, aziendale).
Bisogna, quindi, tener presente che il datore di lavoro è sempre responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori.
Sarà, pertanto, tenuto all’immediato aggiornamento del DVR individuando le protezioni per il personale e garantire adeguata formazione/informazione ai lavoratori tutti e ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda, alzando il livello di sicurezza in azienda; i più diretti collaboratori – medico aziendale ed RSPP – dovranno coordinarsi e mettere in campo ogni iniziativa utile con riguardo all’ambito igienico sanitario (pulizia dei locali, addestramento personale, controlli periodici) e all’organizzazione in caso di emergenza.
Relativamente all’aggiornamento del DVR, dovranno essere chiaramente individuate e definite le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici, individuati i lavoratori addetti alle fasi a rischio, individuati metodi e procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate.
Tra le prime e immediate raccomandazioni che il datore di lavoro dovrà rendere pubbliche (mediante affissione nelle bacheche aziendali), vi sono quelle previste dal Ministero della Salute con circolare n. 1141/2020:
- lavarsi con frequenza e accuratamente le mani
- curare l’igiene delle scrivanie e superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
- evitare contatto ravvicinato con persone affette da infezioni respiratorie
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- coprire naso e bocca se si starnutisce o tossisce
- contattare il numero verde 1500 in caso di necessità.
Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ha emesso, in data 23 febbraio 2020, ordinanza di emergenze epidemiologica da Covid-19 .