I datori di lavoro sono chiamati da alcuni giorni a fronteggiare con la massima sollecitudine i potenziali rischi di contagio del “Coronavirus”.
Vediamo, di seguito, quali sono i principali comportamenti da tenere.
PREVENZIONE. Mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali: guanti, mascherine, erogatori di disinfettante antibatterico e prodotti disinfettanti per l’ambiente da utilizzare quotidianamente per sanificare gli strumenti di lavoro. Fornire adeguata informazione e formazione a tutti i lavoratori per la massima cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro.
LAVORO AGILE. Le attività che possono essere svolte anche al di fuori del consueto luogo di lavoro (es. quelle amministrative o con strumenti informatici) potranno essere eseguite ricorrendo al contratto di lavoro agile (o smart working) fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia. Automaticamente e in assenza di accordi individuali – fino al 15 marzo 2020 – tale tipologia contrattuale potrà essere attivata dai datori di lavoro con sede legale/operativa nelle Regioni dell’Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria.
TRASFERTE E DISTACCHI. L’esecuzione delle attività lavorative nelle località indicate nel D.P.C.M. dello scorso 23 febbraio, devono essere sospese con effetto immediato e fino al termine dell’epidemia. Se il lavoratore dovesse già trovarsi in tali zone e messo in quarantena, l’assenza sarà trattata legalmente e contrattualmente al pari della malattia (necessario attendere indicazioni dall’INPS). Se, dopo un periodo di attività svolta in trasferta/distacco nelle località a rischio, il lavoratore abbia fatto rientro in sede, dovrà essere inviato presso l’ASL competente per territorio per le misure ed eventuali restrizioni del caso.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA. Per le aziende con sede legale/operativa nelle località a “codice rosso” potrà essere richiesto l’intervento della CIGo trattandosi di forza maggiore non imputabile al datore di lavoro.
MALATTIA. Nei casi di permanenza domiciliare fiduciaria, l’assenza del lavoratore dovrà essere trattata al pari dell’assenza per malattia (in attesa di indicazioni da parte dell’INPS).
ASSUNZIONI PER SOSTITUZIONE. Il datore di lavoro può ricorrere al contratto a termine per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, come previsto dalla normativa vigente.
ASSENZE PER QUARANTENA VOLONTARIA. Il lavoratore, pur non avendo sintomi palesi di contagio, potrebbe scegliere autonomamente di isolarsi perché si è recato in zona a rischio epidemiologico. Il caso potrebbe essere considerato come astensione dalla prestazione lavorativa obbligata da provvedimento amministrativo, rappresentando un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente a prescrizioni della normativa d’urgenza.
ASSENZE NON GIUSTIFICATE. Le assenze non coperte da certificazione medica, saranno considerate ingiustificate e il datore di lavoro potrà avviare un procedimento disciplinare a suo carico come previsto dall’art. 7 della legge 300/70.