Il Decreto Legge n. 18 pubblicato in G.U. lo scorso 17 marzo (c.d. Cura Italia) dispone sostegni a favore delle aziende e dei lavoratori dipendenti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus estendendo l’intervento della CIG ordinaria e in deroga su tutto il territorio nazionale (Titolo II Capo I artt. da 19 a 22).
CIG ORDINARIA. Il trattamento economico garantito sarà pari all’80% della retribuzione spettante al lavoratore per le ore di lavoro non effettuate. I datori di lavoro interessati dovranno indicare, nella domanda di intervento CIG, la nuova causale “emergenza Covid-19″ e non dovranno stipulare il consueto accordo sindacale. Saranno, quindi, esonerati dal preventivo procedimento di informazione e consultazione sindacale ma dovranno – entro i tre giorni successivi a quello di richiesta – rispettarne l’obbligo di informazione/consultazione/esame congiunto anche in via telematica.
La richiesta potrà essere presentata:
- per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020
- per una durata massima di 9 settimane e comunque entro e il mese di agosto 2020
- per i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020
- entro il la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
Gli importi a titolo di CIG ordinaria per COVID-19 non sconteranno l’aliquota relativa alla contribuzione addizionale e i relativi periodi di sospensione (anche parziale) dovranno intendersi esclusi dal conteggio ai fini della durata massima complessiva (24 o 30 mesi in un quinquennio mobile) e limiti (52 settimane in un biennio mobile).
ASSEGNO ORDINARIO. Trattamento il cui importo è pari almeno a quello dell’integrazione salariale, destinato ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle aziende/datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, ed erogato dai Fondi di solidarietà.
CIG IN DEROGA. Destinatari le aziende del settore privato alle quali non trovano applicazione le tutele previste per le sospensioni o riduzione dell’orario di lavoro. Viene concessa – mediante pagamenti diretto da parte dell’INPS – anche alle aziende con un solo dipendente ad esclusione dei datori di lavoro domestici. Per poter accedere a detto ammortizzatore, Regioni e Province dovranno preventivamente sottoscrivere un accordo quadro che individui le priorità di intervento in sede territoriale.
La richiesta potrà essere presentata/concessa:
- dalla regione e dalle province autonome per una durata di sospensione non superiore a nove settimane
- con decreto delle regioni e province autonome interessate, da trasmettere telematicamente alla sede INPS entro le 48 ore dall’adozione, unitamente all’elenco dei beneficiari.