Il contagio da COVID-19 avvenuto in occasione di lavoro deve essere trattato come infortunio.
A stabilirlo è il Decreto Legge n. 18 dello scorso 17 marzo (c.d. Cura Italia) all’art. 42, comma 2 che prevede – sia per il settore privato che pubblico – l’applicazione del trattamento INAIL anche per tutto il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare con la conseguente astensione dal lavoro.
La procedura è la medesima di quella seguita per gli infortuni: il medico invierà telematicamente il consueto certificato di infortunio all’INAIL che assicurerà la relativa tutela all’infortunato.
Il Decreto precisa che gli tali eventi NON saranno considerati ai fini del calcolo dei premi assicurativi (c.d. andamento infortunistico) per l’oscillazione dei tassi medi applicabili all’azienda.
L’art. 26 del Decreto, detta indicazioni circa i contagi/infezioni contratti al di fuori dei luoghi di lavoro (quindi, non in occasione di lavoro): il trattamento dovrà essere equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e NON sarà computato ai fini del periodo di comporto (conservazione posto di lavoro).
Il trattamento economico di questa malattia, NON graverà sul datore di lavoro e sull’INPS e i relativi costi saranno imputati alla fiscalità generale fino al raggiungimento della soglia di spesa stanziata (130 milioni di euro per il 2020).
Sempre per i lavoratori privati e pubblici “malati gravi”, disabili gravi il relativo periodo di assenza al lavoro sarà trattato al pari del ricovero ospedaliero (immunodepressi, patologie oncologiche, terapie salvavita).