L’Agenzia dell Entrate con la risoluzione n. 17e dello scorso 31 marzo, ha fornito indicazioni circa i codici che i datori di lavoro dovranno utilizzare per portare a compensazione il bonus di euro 100 istituito dall’Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti di cui al Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia).
La premialità potrà essere riconosciuta ai lavoratori dipendenti che, nel corso del 2019, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro e che hanno prestato attività lavorativa nella sede del datore di lavoro/azienda non potendo ricorrere allo svolgimento delle attività in modalità agile (o smart working).
I sostituti di imposta dovranno riconoscere il bonus in via automatica (non si procederà ad alcuna richiesta di parte, quindi) a decorrere dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro e non oltre il termine fissato per le operazioni di conguaglio di fine anno.
L’importo dovrà essere calcolato in base alle giornate lavorate presso la sede aziendale effettuate nel mese di marzo 2020 e la compensazione dovrà essere operata esclusivamente per il tramite dei servizi telematici resi dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione.