Dopo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E/2020, le modalità di riconoscimento del bonus di euro 100 destinato ai lavoratori dipendenti diventano più chiare.
Principio per il riconoscimento di detto bonus è che vi sia un collegamento diretto tra attività lavorativa svolta e sede lavorativa aziendale/luogo tradizionale della prestazione lavorativa: coloro che, nel mese di marzo, hanno svolto attività in modalità agile (c.d. smart working) non avranno diritto al bonus per i giorni di lavoro svolti lontani dalla sede aziendale.
Ammessi, invece, i lavoratori a tempo parziale e coloro che, nell’ambito delle proprie mansioni, sono stati chiamati a svolgere l’attività lavorativa lontani dalla sede aziendale/luogo tradizionale della prestazione lavorativa in trasferta o presso sedi secondarie dell’azienda.
L’importo dovrà essere calcolato:
- in proporzione tra le ore lavorabili nel mese e quelle effettivamente lavorate;
- in proporzione ai giorni di effettivo lavoro svolto presso la sede aziendale per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro;
- senza tener conto dei giorni di ferie, malattia, congedo e assenza per aspettativa che risulteranno, quindi, neutri.
Primo periodo di paga utile per il riconoscimento sarà la retribuzione corrisposta nel mese di aprile 202o e l’ultima sarà quella relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno 2020.
In relazione al limite reddituale previsto – pari a 40.000 euro per l’anno 2019 – dovrà essere considerato esclusivamente quello soggetto a tassazione ordinaria; in caso di assunzione in corso d’anno, il datore di lavoro dovrà richiedere il rilascio di un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti il reddito complessivamente percepito ai fini IRPeF.
Gli importi riconosciuti, potranno essere posti in compensazione orizzontale (sezione ERARIO) mediante F24 codice tributo 1699 o F24EP codice tributo 169E entrambi denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del Decreto-Legge n. 18 del 2020“.
Per i titolari di più contratti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 9 aprile 2020 (pubblicata dopo questo articolo), fermo restando l’importo limite di euro 100, il lavoratore interessato dovrà individuare il datore di lavoro che dovrà erogare il premio presentando dichiarazione attestante i giorni di lavoro svolti nel mese di marzo 2020 e i giorni lavorabili per il calcolo della quota spettante nonché, consigliabile, i redditi ai fini IRPeF ricevuti nell’anno precedente.