Anche in questa gravissima emergenza, il volontariato è di riferimento per il ns. Paese e i datori di lavoro potrebbero trovarsi nell’esigenza di gestire i rapporti con i lavoratori interessati.
Bisogna partire dal concetto che il lavoratore – iscritto nell’elenco nazionale del volontariato della Protezione Civile – può chiedere al proprio datore di lavoro dei permessi (che non rientrano in quelli ordinariamente previsti dalla contrattazione collettiva) per ottemperare agli impegni delle attività di volontariato, con diritto alla conservazione del posto di lavoro (sia nell’ambito pubblico che privato), all’ordinaria retribuzione, alle tutele previdenziali e assistenziali anche mediante polizze integrative garantite dal Dipartimento della Protezione Civile.
La norma di riferimento, il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 , prevede che i volontari che risultano iscritti a tali elenchi e impiegati nelle attività di soccorso/assistenza, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e novanta giorni nell’anno che, in occasione di situazioni emergenziali di particolare rilevanza, possono essere elevati rispettivamente a sessanta giorni continuativi e centottanta giorni nell’anno.
Vi è, poi, il caso di soggetti impegnati in attività di addestramento, formazione tecnici-pratica cui sono riservati periodi non superiori a dieci giorni e fino a un massimo di trenta giorni nell’anno.
COME DEVE COMPORTARSI IL DATORE DI LAVORO.
Ha l’obbligo di concedere tali permessi previa presentazione di specifica documentazione, considerando, da un punto di vista retributivo ed espositivo nel LUL, tali giorni di assenza al lavoro al pari dei permessi retribuiti.
Entro il termine di due anni dal termine delle attività di volontariato – potrà chiedere il rimborso di quanto riconosciuto ai lavoratori impegnati nelle attività di volontariato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 del Decreto-Legge n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016.
La richiesta di rimborso, presentata su carta intestata dell’azienda completa dei dati e della documentazione richiesta, dovrà essere inviata mezzo pec al seguente indirizzo: protezionecivile@pec.governo.it
Ai fini del rimborso, i giorni considerati saranno quelli rispetto ai quali il volontario non ha potuto prestare attività lavorativa presso il proprio datore di lavoro escludendo, anche in caso di pagamento della retribuzione con il criterio della mensilizzazione, i giorni festivi, i sabati e quelli rispetto ai quali, per motivi organizzativi aziendali, non avrebbe dovuto prestare attività lavorativa (es. in caso di lavoro organizzato a turni).
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 55/E del 5 giugno 2019 ha istituito il codice tributo 6898 “Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di Protezione Civile – art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189” da utilizzare in compensazione in F24.