Lo scorso 30 marzo tra ABI, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali è stato ratificato un accordo finalizzato all’anticipo dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori da parte degli istituti bancari aderenti che hanno deciso di dare corso all’accordo.
In pratica, il lavoratore sospeso a zero ore e coperto da trattamento CIG ordinaria, CIG in deroga o da assegno ordinario erogato dal FIS può chiedere a un istituto bancario, aderente all’accordo, di anticipargli una quota di indennità che dovrebbe erogare l’INPS.
L’importo anticipabile è forfettariamente determinato in euro 1.400, parametrato a nove settimane di sospensione a zero ore, ridotto in proporzione nei casi di trattamento CIG di durata inferiore e in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.
La procedura, piuttosto articolata, deve essere attivata personalmente dal lavoratore interessato che sceglierà una delle banche aderenti alla convenzione presentando alcuni tra i numerosi documenti richiesti allegati A – allegati B – allegati C rispetto ai quali, l’istituto di credito procederà alla valutazione di merito creditizio e provvederà all’eventuale apertura del conto corrente e all’erogazione dell’anticipazione.
Il datore di lavoro che ruolo ha ?
La posizione del datore di lavoro è fondamentale dovendo, prima di tutto, fornire il proprio benestare alle richieste e documenti che il lavoratore dovrà predisporre e presentare all’istituto bancario, dovrà attestare di aver presentato la domanda dell’ammortizzatore sociale con richiesta di pagamento diretto e che il nominativo del lavoratore interessato all’anticipazione è inserito nella lista dei beneficiari del trattamento CIG.
Il datore di lavoro, poi, avrà l’obbligo di informare tempestivamente l’istituto bancario circa l’esito della domanda CIG, rilasciare il modello SR41 necessario per la rendicontazione delle effettive ore di ammortizzatore sociale utilizzate e sarà responsabile in solido con il lavoratore “a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione” oltre “a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità”.
In tale ultimo caso, l’istituto bancario richiederà l’importo anticipato al datore di lavoro (responsabile in solido) che dovrà provvedere alla restituzione entro trenta giorni.