Il Decreto Legislativo n. 81/2015 conosciuto come “Testo Unico dei Contratti di lavoro” prevede all’art. 20, comma 1 che le imprese che attuano una sospensione dei rapporti di lavoro per intervento di CIG non possono stipulare, prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per lavoratori con medesime mansioni rispetto a quelli sospesi per intervento dell’ammortizzatore.
Limiti che, alla luce dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e la possibilità di ricorso alla CIG prevista dal Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), aveva messo in difficoltà le aziende che avrebbero preferito mantenere in vita tali rapporti flessibili (contratti a termine e in somministrazione) piuttosto che limitare ulteriormente la già sofferta attività lavorativa.
In fase di conversione in legge, il decreto “Cura Italia” all’art. 19-bis ha previsto per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione permettendo di considerare sanati i richiamati divieti considerando l’efficacia retroattiva della disciplina derogatoria.
Una previsione transitoria (strettamente legata al periodo emergenziale COVID-19), con effetto retroattivo sin dal 23 febbraio 2020 e valida fino al prossimo 31 agosto, che ha la finalità di garantire la tutela occupazionale dei rapporti di lavoro flessibili, un minor costo per lo Stato che avrebbe dovuto, in sostituzione, garantire la ben più onerosa NASPI e, non da ultima, la possibilità per i datori di lavoro di garantirsi personale già qualificato e impiegato in precedenza per le medesime attività.
Importante tener presente che la ratio della norma è di tutelare esclusivamente i lavoratori già in forza o quelli per i quali il contratto è scaduto durante il periodo emergenziale da COVID-19.
Previsione che, comunque, NON deroga l’obbligo di indicare la causale in caso di rinnovo o di proroga (che comporti una durata superiore a 12 mesi) e che deve ritenersi, esclusivamente, agganciata al periodo emergenziale COVID-19: terminato il periodo di emergenza (23 febbraio – 31 agosto) tutto tornerà come prima.
Conversione in legge Art. 19-bis