L’INPS con la circolare n. 57 dello scorso 28 aprile, ha fornito le indicazioni per poter beneficiare dell’esonero contributivo, requisiti e compatibilità con altri incentivi, in relazione alle assunzioni dei soggetti fino a 35 anni di età effettuate dal 1° gennaio 2019.
L’incentivo, previsto dalla legge di bilancio 2018, ha la finalità di incentivare l’occupazione stabile dei giovani ed è destinato ai soggetti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età (assunzioni perfezionate entro i 35 anni e 364 giorni) che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – né con il datore di lavoro che procedere all’assunzione, né con altro durante tutta la vita lavorativa – ad esclusione dei rapporti di lavoro domestici e di apprendistato.
L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro (solo quelli INPS) e fino a un massimo di euro 3.000/anno per 36 mesi e sale al 100% qualora si tratti di assunzione di giovane che abbia, nei sei mesi precedenti, svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, apprendistato di alta formazione.
La quota mensile del bonus è determinata nella misura massima di euro 250, riproporzionata a giorni per le assunzioni effettuate o risoluzioni rapporti di lavoro intervenute nel corso del mese (euro 250/31 giorni = euro 8,06/giorno).
I datori di lavoro interessati potranno, fin dalla denuncia contributiva UniEmens del mese di aprile 2020 (scadenza invio entro il 31 maggio 2020), fruire dello sgravio mensile e procedere al recupero di quanto eventualmente spettante per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2019 unitamente alle denunce mensili relative ai periodi di aprile – maggio o giugno.