L’art. 67, comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha previsto la sospensione temporanea – dall’8 marzo al 31 maggio 2020 – delle attività di liquidazione, controllo accertamento, riscossione e contenzioso svolte dall’Amministrazione Finanziaria creando qualche dubbio circa la possibile sospensione del ravvedimento operoso.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3723/c ha così chiarito la propria posizione:
“Si ritiene, infine, che l’articolo 67, comma 1, non riguardi l’istituto del ravvedimento poiché tale istituto non si avvia per iniziativa degli uffici degli enti impositori, ma su spontanea iniziativa del contribuente trasgressore il quale può ravvedersi entro certi termini, ottenendo uno sconto sulle sanzioni da versare, salvo che gli uffici non abbiano già accertato l’inadempimento”.
Il principio è, quindi, la spontanea iniziativa del contribuente trasgressore che può avvalersi del ravvedimento operoso.