Il decreto “CURA ITALIA” aveva previsto la sospensione per un periodo complessivo di 60 giorni dei licenziamenti di natura economica e collettivi (scadenza iniziale 16 maggio).
Con il decreto c.d. “Rilancio” – in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il Governo intende prorogare detto divieto per complessivi 5 mesi e, pertanto, fino al 17 agosto 2020 dovrà essere considerato il blocco assoluto di licenziamento per motivi economici, individuali e collettivi.
Una disposizione che lascia particolarmente perplessi rispetto alla evidente sproporzione tra la durata di detta nuova sospensione e la durata massima di intervento per CIG da COVID-19 che, nel testo del decreto “Rilancio” non riesce a garantire pari copertura.
Sarebbe, inoltre, prevista la possibilità per i datori di lavoro di revocare senza limiti temporali i licenziamenti economici eventualmente comminati nel periodo 23 febbraio/17 marzo a condizione della contestuale richiesta del trattamento CIG per COVID-19.
Disposizione, quella del divieto di licenziamento, non nuova nel ns. Paese in quanto riecheggia il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 emesso subito dopo la seconda guerra mondiale per favorire la ripresa industriale ed economica.
Ma erano altri tempi, altre circostanze: che l’attuale legislatore non ne se ne sia reso conto ?