I Consulenti del Lavoro, unitamente al mondo delle imprese, da tempo chiedono al Governo di riconoscere ai datori di lavoro virtuosi un vero e proprio “scudo penale” in caso di contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro che, proprio in previsione delle riaperture attività, potrebbe comportarne il coinvolgimento anche penalmente,
L’INAIL, nella completa assenza (oltre a una probabile incompetenza) del legislatore, con il comunicato stampa dello scorso 15 maggio, ha precisato che l’infortunio sul lavoro per Covid-10 NON è automaticamente collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.
Molto si era discusso sulle conseguenze di un possibile contagio da COVID-19 sul posto di lavoro che, come ormai noto, deve essere trattato al pari di un infortunio sul lavoro (Art. 42 del c.d. Decreto Cura Italia) e dal quale deriverebbe una potenziale responsabilità del datore di lavoro di rilevanza anche penale * che, a seconda delle conseguenze, sarebbe riconducibile al reato di lesioni colpose o, per i casi più tragici, a quello di omicidio colposo.
L’INAIL, con il comunicato in questione, precisa che dall’infortunio sul lavoro a seguito di contagio da COVID-19 non discende automaticamente l’accertamento di responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
Devono essere considerate le molteplici possibilità di contagio, la mutevolezza delle prescrizioni adottate nei luoghi di lavoro, le condizioni temporali e ambientali in cui l’attività aziendale si svolge per poter attribuire la responsabilità per dolo o per colpa – comunque rigorosamente accertata – del datore di lavoro per aver causato l’evento dannoso (come avviene per la generalità degli infortuni sul lavoro).
* il datore di lavoro potrebbe essere tenuto a rimborsare all’INAIL quanto economicamente erogato dall’Istituto all’infortunato oltre che a risarcirlo per l’ulteriore danno differenziale rispetto alla gravità delle conseguenze sulla salute e sulla vita di relazione.