Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 16 maggio 2020, il Decreto Legge n. 33 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che fornisce le linee guida – valide dal 18 maggio – per la graduale riapertura delle attività economiche e libero spostamento delle persone.
Il Decreto Legge pone, come base comune per la riapertura delle attività economiche e produttive, il rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o, in assenza, le linee guida adottate a livello nazionale.
Aspetto, quest’ultimo, piuttosto delicato che rischia di creare non poche difficoltà di raccordo tra le varie linee guida adottate dalle regioni: una vera e propria babele di regole che non porrebbe sullo stesso piano le iniziative di ciascuna regione.
Di sicuro gradimento è la definitiva abolizione delle odiate autocertificazioni per gli spostamenti ponendo, come regola generale, la possibilità di libero spostamento nell’ambito regionale; quello tra varie regioni, con mezzi privati e/o pubblici, potrà essere svolto esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute.
Solo dal 3 giugno sarà consentito il libero spostamento sul territorio nazionale ferme restando eventuali restrizioni per situazioni epidemiologiche che potrebbero determinare l’adozione di misure restrittive nelle singole regioni.
Permangono, invece:
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria per positività al virus, fino a guarigione o ricovero presso struttura sanitaria;
- chiusura temporanea disposta dai sindaci di aree pubbliche o aperte al pubblico in cui non sia possibile garantire il rispetto del distanziamento minimo;
- divieto assoluto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le sanzioni previste, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, sono di natura amministrativa – salvo che non si incorra in reato – e sono comprese tra un minimo di euro 400 e un massimo di euro 3.000 aumentate fino a un terzo se commesse mediante utilizzo di veicolo.
Se commesse nell’ambito dell’esercizio di attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.