Il Decreto Rilancio prevede all’Art. 83 Sorveglianza sanitaria l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, di estendere tale sorveglianza ai lavoratori soggetti a maggior rischio di contagio, in relazione all’età, a possibile una condizione di immunodepressione, a conseguenze patologiche oncologiche, alla compresenza di malattie che possano determinare maggior pericolo.
La sorveglianza sanitaria prevista dal predetto art. 83 del Decreto “Rilancio” è da considerare aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 destinata ai lavoratori esposti a rischi individuati nel predetto Decreto Legislativo (es. rischi da movimentazione carichi, uso videoterminali, esposizione agenti fisici, biologici, chimici) è ha la finalità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SAR-CoV-2 per tutto il periodo emergenziale.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 potranno procedere con una nomina temporanea del medico competente (che si occuperà esclusivamente del servizio specifico) o chiedere l’intervento dei servizi territoriali INAIL che vi provvederanno con i propri medici sul lavoro.