Il Decreto Legge n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) prevede all’art. 85 un’indennità per i lavoratori domestici.
Il bonus consiste in un’indennità di euro 500 per i soli mesi di aprile e maggio che NON concorrerà alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Avranno diritto al bonus i lavoratori domestici che:
- abbiano in essere – alla data del 23 febbraio 2020 – uno o più rapporti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali
- NON siano conviventi con il datore di lavoro
- NON abbiamo beneficiato dell’emersione rapporti di lavoro di cui all’art. 103 del medesimo decreto
- NON beneficiano di reddito di cittadinanza
- NON beneficiano del reddito di emergenza
- NON siano titolari di reddito da pensione (fanno eccezione chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità)
- NON siano titolari di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverso da quello domestico.
L’erogazione -unica per i periodi interessati – verrà effettuata dall’INPS, nel limite delle risorse stanziate (460 milioni di euro), previa domanda che gli interessati potranno presentare sul sito INPS, con il supporto degli intermediari autorizzati, Caf e Patronati.
L’art. 85 del Decreto “Rilancio” ha la finalità di far recuperare ai collaboratori domestici parte del mancato guadagno per mancata prestazione nel periodo di quarantena ma non prevede alcuna esclusione dai beneficiari coloro che, nei mesi di aprile e maggio, pur non avendo prestato attività lavorativa siano stati regolarmente retribuiti: anche questi potrebbero beneficiare dell’indennità prevista.