Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) interviene nuovamente sulla disciplina dei contratti a termine per i quali, durante il periodo di emergenza epidemiologica, il legislatore era già intervenuto.
Il nuovo intervento presenta dubbi interpretativi che creeranno non poche difficoltà alle imprese.
L’Art. 93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine del predetto decreto recita testualmente:
1. In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita’ in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
E’ prevista, quindi, la possibilità di non indicare la causale – fino al prossimo 30 agosto – nei casi di rinnovo e/o proroga dei contratti a termine in corso alla data del 23 febbraio 2020 escludendo, di fatto, i contratti scaduti prima di questa data e quelli stipulati tra le parti per la prima volta ai quali dovrà essere applicata la disciplina del Decreto Dignità.
Gli aspetti poco chiari e che necessitano, speriamo, dei dovuti aggiustamenti in fase di conversione del Decreto Legge n. 34, sono due:
- la norma non chiarisce se il 30 agosto deve essere considerato come data ultima entro la quale poter rinnovare/prorogare i contratti a termine o se sia la data entro la quale il contratto, oggetto di rinnovo e/o proroga senza causale, debba necessariamente cessare;
- l’art. 93 fa espresso riferimento alle necessità di “... riavvio delle attività…” non chiarendo se è rivolta esclusivamente alle aziende che hanno completamente sospeso l’attività per provvedimento amministrativo (o scelta imprenditoriale) a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Due dubbi di non poco conto per i quali riteniamo debbano essere valutate soluzioni di prudenza da parte dei datori di lavoro che non possono certo attendere la conversione in legge del decreto.
A ns. avviso, per il primo caso, i contratti senza causale dovranno concludersi entro il 30 agosto 2020 essendo, il principio normativo, legato all’emergenza COVID-19: dopo tale data, qualora ne ricorreranno le condizioni, potranno essere riformulate proroghe e/o rinnovi di contratti con obbligo di indicazione delle causali.
In relazione al secondo caso, fermo restando il principio emergenziale dell’impianto normativo e il coinvolgimento di tutte le attività, dovrebbero essere interessate dall’art. 93 sia le aziende che “riavviano” l’attività, sia quelle che l’hanno continuata in forma ridotta per le quali, tra l’altro, il precedente Decreto Legge n. 18 (c.d. Cura Italia) era già intervenuto.
Un articolo di appena 5 righi, elaborato in modo approssimativo da un Governo che dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, una grave impreparazione tecnico-giuridica, ciò che il ns. Paese non meritava in un momento così delicato e tragico.