La validità del DURC emesso nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 deve intendersi valido fino al 15 giugno 2020.
Questo quanto previsto dall’art. 81 del Decreto Legge n. 34 /2020 (c.d. Decreto Rilancio) che, modificando la norma precedentemente varata dal medesimo legislatore, ha altresì chiarito che, alle richieste di regolarità presentate successivamente al 16 aprile 2020, si applicherà la disciplina ordinaria (D.M. 30 gennaio 2015 e D.M. 23 febbraio 2016).
Per tali ultime richieste, l’INPS (messaggio n. 2103 del 21 maggio) e l’INAIL (istruzione operativa del 20 maggio) hanno anche chiarito che, per effetto della sospensione di adempimenti e versamenti disposte nel periodo di emergenza COVID-19, gli stessi non rilevano ai fini della regolarità contributiva dell’azienda.
Per provare a chiarire la situazione, ricordiamo che il Decreto n. 18 (c.d. “Cura Italia”) aveva stabilito che, tra i vari atti interessati, il DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservavano la loro validità fino al 15 giugno 2020; successivamente, con la conversione in legge del predetto decreto, veniva stabilito che detta validità doveva intendersi prorogata per i 90 giorni successivi al termine del periodo di emergenza.
Da ultimo, il medesimo legislatore con il decreto “Rilancio” decide di intervenire nuovamente fissando al 15 giugno 2020 la scadenza dei DURC richiesti successivamente al 16 aprile 2020.
Ennesimo intervento per creare ancora più confusione e incertezza nell’operato di professionisti e imprenditori !