Bisogna sbirciare tra le varie FAQ e brochure per tentare di comprendere la volontà del legislatore in questo periodo di emergenza.
Nella brochure pubblicata ieri sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si riporta, quasi banalmente, un chiarimento di non poco conto cui i datori di lavoro hanno tentato di interpretare, in questi primi giorni di vigenza del Decreto Rilancio, in relazione ai contratti a termine acausali rinnovati e/o prorogati (anche in somministrazione) nel periodo di emergenza da COVID-19:
“La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020”
In linea, quindi, con quanto da noi asserito nella notizia pubblicata lo scorso 22 maggio.
Adesso, attendiamo qualche altro annuncio o pubblicazione casuale per capire cosa il legislatore avesse voluto intendere con l’inciso “… per far fronte al riavvio della attività...”: voleva riferirsi ai datori di lavoro interessati alla riapertura dell’attività o a tutti, indistintamente ?
Una norma che avrebbe dovuto mettere a disposizione dei datori di lavoro uno strumento per facilitare, aiutare ad affrontare in modo chiaro e diretto, la situazione di emergenza dovuta dal contagio e che, invece e ancora una volta, non ha fatto altro che confondere le idee agli operatori con il rischio di imbattersi in violazioni della norma con conseguenze imprevedibili.
Altra occasione persa !