Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno recante Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro che consentirà – dalle ore 7:00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22:00 del 15 luglio – di accedere alla piattaforma messa a disposizione dal Ministero per l’invio delle domande che potranno riguardare gli occupati irregolari (italiani o stranieri) nelle seguenti attività:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Le sanatorie, di fatto, sono due e riguardano occupati irregolari (italiani o stranieri) o stranieri ex lavoratori in Italia attualmente disoccupati e residenti irregolarmente senza valido titolo di soggiorno.
Per i primi, i costo della sanatoria sarà di euro 500 e coprirà gli oneri da versare con modello F24 oltre una quota forfettaria che sarà determinata con apposito decreto e destinata a quanto dovuto, di norma, dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Lo straniero, dovrà dimostrare di aver svolto in precedenza attività lavorativa in uno dei predetti settori prima del 31 ottobre 2019 e potrà accedere – per entrambe le sanatorie – solo se sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o se, in precedenza, hanno soggiornato in Italia e non si siano mai allontanati.
Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo determinato o indeterminato con orario pieno; mentre, per i rapporti di lavoro domestico, potrà essere anche a tempo parziale purché la retribuzione non sia inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (euro 459,83/mese per il 2020).
Per i secondi, il costo sarà pari a euro 130 oltre 30 euro per la presentazione della domanda presso la Questura territorialmente competente.
I datori di lavoro interessati dovranno dimostrare di possedere un reddito da ultima dichiarazione (o bilancio esercizio precedente) nelle seguenti misure minime:
a) 30.000 euro annui
b) 20.000 euro annui se il richiedente è un single (regolarizzazione di personale domestico)
c) 27.000 euro annui se il richiedente fa parte di un nucleo familiare composto da più soggetti (regolarizzazione di personale domestico).
Non è richiesto alcun limite minimo reddituale per i datori di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che ha intenzione di regolarizzare un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza e il coniuge e i parenti entro il 2° grado concorrono alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 27 del 29 maggio 2020, ha istituito i codici per il pagamento dei ticket di accesso alle sanatorie.