Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno, la legge n. 40 del 5 giugno 2020 di conversione del Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità).
Di sicuro impatto positivo, rispetto ai legittimi timori iniziali, l’articolo 29 bis:
“Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”
Il datore di lavoro deve adempiere alle prescrizioni previste dal protocollo firmato il 14 marzo (integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020) adottando e mantenendo le misure da essi previsti.