Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’aggiornamento FAQ su alcuni degli aspetti che interessano, nel periodo emergenziale da COVD-19, il rapporto tra aziende e lavoratori.
In relazione ai “Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato” viene confermato quanto da noi in precedenza ipotizzato circa la corretta interpretazione dell’art. 93 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”):
La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.
Il riferimento è ai contratti a termine (anche in somministrazione) che, ai sensi del predetto D.L. n. 34/2020, vengono rinnovati o prorogati per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche in assenza di una delle causali previste dall’art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015 .
Per tali contratti, il termine ultimo di durata del contratto di lavoro dovrà necessariamente essere il 30 agosto 2020 (successivamente a tale data, fatte salve eventuali nuove disposizioni, troveranno applicazione le ordinarie disposizioni in materia di lavoro a termine).