L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 298 del 24 giugno 2020, fornisce chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione della sospensione procedure di licenziamento, prevista dall’articolo 46, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, valida sino al 17 agosto 2020.
In particolare, l’Ispettorato evidenzia come anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione debba ritenersi ricompresa tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966 in considerazione del fatto che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica sulla possibile ricollocazione del lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso una riorganizzazione aziendale.
L’obbligo di repechage rende il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione riconducibile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, considerato che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.