Con messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 l’INPS fornisce indicazioni operative per la gestione delle assenze dal lavoro dovute a malattia per COVID-19.
Fermo restando il principio della c.d. contribuzione figurativa, al lavoratore assente sono riconosciute la medesime tutele previdenziali a carico dell’INPS, le integrazioni a carico datore di lavoro e i periodi NON sono da considerare per la determinazione del periodo di comporto (conservazione posto di lavoro).
Come per l’ordinaria malattia, il lavoratore interessato dovrà produrre certificazione medica telematica, dalla quale risulti il periodo di quarantena, nella quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’autorità sanitaria pubblica; in mancanza di informazioni, sarà il lavoratore interessato ad acquisire le informazioni necessarie presso quest’ultima e comunicarle all’INPS.
Nel contempo, il certificato trasmesso all’Istituto sarà considerato sospeso e contraddistinto dal codice “anomalia A“.
Ai lavoratori pubblici e privati in possesso di disabilità grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, legge n. 104/1992) per l’intero periodo di malattia sarà equiparata alla degenza ospedaliera che prevede, in assenza di familiari a carico, una decurtazione ai 2/5 della normale indennità.
Il messaggio INPS prevede un periodo transitorio, fino al 17 marzo 2020 giorno di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), durante il quale saranno considerati validi i certificati redatti in assenza del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica e i provvedimenti emessi da detta autorità in mancanza di certificato di malattia redatto dal medico curante.