La conversione in legge del c.d. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha portato in dote l’azzeramento e fino al 31 dicembre 2020 dell’Iva sui prodotti igienico-sanitari necessari per il contrasto al contagio da COVID-19.
I prodotti interessati consentiranno, al cedente, di non addebitare l’Iva, di non subisce alcuna limitazione circa l’imposta assolta a monte in relazione agli acquisti dei beni e in relazione agli altri acquisti di beni e servizi inerenti l’attività: i beni sono immessi sul mercato in completa esenzione da Iva.
Solo a decorrere dal 1° gennaio 2021, i beni interessati, sconteranno l’aliquota ridotta Iva pari al 5%.
La nuova fatturazione elettronica non prevede uno specifico codice identificativo dell’operazione esente con diritto alla detrazione, conseguentemente dovrà essere aggiunta specifica dicitura nel corpo del documento fiscale scegliendo di indicare uno dei codici natura disponibili obbligatori (probabilmente, potrà essere utilizzato il codice N4 “Operazioni esenti art. 10“).
Tra i vari prodotti igienico-sanitari che potranno beneficiare dell’esenzione Iva (aliquota ridotta dal 1° gennaio 2021), quelli comunemente utilizzati dalle aziende sono:
- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 ed Ffp3, abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (es. guanti in lattice, in vinile, in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e sopra scarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili e chirurgici), termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro, soluzioni idroalcolica in litri, provette sterili, ecc.