L’INPS con la circolare n. 80 del 6 luglio fornisce alcuni chiarimenti circa il bonus autonomi (600 e 1.000 euro) previsto dal Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Rilancio).
Professionisti non iscritti. Sono interessati i soggetti (anche di Studi Associati o di società semplici) iscritti alla Gestione Separata INPS titolari di partita Iva al 19 maggio che possono richiedere l’indennità di euro mille per il mese di maggio qualora abbiano subito una perdita di reddito pari al 33% nel periodo marzo/aprile 2020 rispetto al medesimo bimestre del 2019.
COllaboratori COordinati e COntinuativi. Qualora il rapporto parasubordinato sia cessato nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020 (farà fede il modello UniLav di cessazione) hanno diritto all’indennità di euro mille. La domanda non dovranno presentarla coloro che l’hanno presentata e vista accolta per i mesi di marzo e aprile.
Somministrati. I lavoratori somministrati che hanno prestato la propria attività presso imprese del turismo e stabilimenti termali e che involontariamente hanno cessato il rapporto nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020, hanno diritto all’indennità di euro 600 per il mese di aprile 2020 ed euro 1.000 per il mese di maggio 2020.
Stagionali. Per tale categoria di lavoratori impiegati nei settori turismo e stabilimenti balneari, viene riconosciuta un’indennità di euro 1.000 se hanno cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Se risulta presentata e accolta la domanda per i mesi di marzo e aprile, non sarà necessario presentarla anche per il mese di maggio 2020.
L’Istituto, con messaggio n. 2715 del 7 luglio 2020, fornisce indicazioni sulla procedura da seguire per il riesame della domanda presentata dai lavoratori domestici (art. 85 del Decreto Legge n. 34/2020) in caso di rifiuto.