Pubblicate dal Ministero dell’Interno le FAQ relative all’emersione dei lavoratori irregolari al via dal 1° giugno le procedure per l’emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dall’articolo 103 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Rilancio).
Il termine per la presentazione delle istanze inizialmente stabilito fino al 15 luglio, è stato prorogato fino al 15 agosto.
Il decreto interministeriale 27 maggio 2020 disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.
È stato adottato in attuazione dell’articolo 103 del D.L. n.34/2020, che ha previsto la possibilità:
- per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;
- per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.
Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.
Presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per i datori di lavoro operanti nei settori indicati di seguito.
Presso la Questura per gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 (riguardo la quale per maggiori informazioni si rimanda ai siti della Questura e del Ministero dell’Interno)
Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio.