Con la circolare n. 91 dello scorso 4 agosto, l’INPS ha fornito indicazioni sui contratti a termine per i quali NON è dovuto il contributo addizionale di finanziamento NASPI.
Di particolare interesse è l’esenzione, dal contributo aggiuntivo, riconosciuta ai contratti di lavoro utilizzati nelle attività stagionali e piccoli lavori (fino a tre giorni) svolti nei settori dei pubblici esercizi e turismo.
Dal mese di settembre 2020, quindi, i datori di lavoro potranno non versare la contribuzione aggiuntiva pari all’1,4% (da maggiorare dello 0,50% a ogni rinnovo) sui rapporti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e potranno recuperare quanto versato per i primi otto mesi dell’anno mediante una delle denunce UmiEmens relative ai mesi di paga si settembre, ottobre e novembre.