Dal Tribunale di Venezia, con sentenza dell’8 luglio 2020, arriva la decisione che il lavoro agile (o smart working) esclude il diritto al buono pasto fornendo un’indicazione di massima ai datori di lavoro che vorranno sospenderne il riconoscimento in attesa che vengano definiti accordi, regolamenti aziendali che disciplinino espressamente la fattispecie.
Il lavoro agile prevede la possibilità di svolgere parte dell’attività lavorativa, normalmente eseguita nei locali aziendali, all’esterno di essi secondo modalità e utilizzo di strumenti stabiliti tra le parti.
Il buono pasto viene rimesso alla libertà negoziale delle parti (datore di lavoro e lavoratore) che ne possono prevedere il beneficio nel contratto di assunzione, può essere istituito – nell’importo e condizioni – liberamente dal datore di lavoro mediante regolamento interno o prassi aziendale.
Con l’emergenza epidemiologica e il massiccio ricorso al lavoro agile, ci si è posto il dubbio se il datore di lavoro possa rifiutare il riconoscimento del buono pasto ai lavoratori che rendono la propria prestazione lavorativa al di fuori dell’ordinaria sede lavorativa.
Il Tribunale di Venezia (sollecitato dalla locale CGIL Funzione Pubblica) ha ravvisato che il lavoro agile è incompatibile con la fruizione del buono pasto ricordando che, il relativo diritto, nasce dal fatto che l’orario di lavoro è, ordinariamente, organizzato con specifiche scadenze e il lavoratore si trova costretto a consumare il pasto al di fuori dell’orario di lavoro: principio che, di fatto, costituisce fondamento generale per la maturazione del diritto al beneficio.
In mancanza di un orario di lavoro, chiarisce il Tribunale, in presenza di una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che consenta al lavoratore di organizzare come meglio ritiene opportuno la prestazione senza l’obbligo di rispettare una cadenza temporale della prestazione e della pausa, il diritto al buono pasto viene meno.
Il buono pasto trova la propria giustificazione nel disagio che il lavoratore deve sopportare per consumare il pasto fuori di casa dovendone conciliare i tempi con quelli dell’attività lavorativa e la necessità di rimanere in prossimità del luogo di lavoro.