Il Tribunale di Treviso, con decreto n. 2571 dello scorso 2 luglio, ha stabilito che l’azienda che NON COINVOLGE LE RSA nel comitato interno di verifica e applicazione delle misure di contrasto e prevenzione al COVID-19 è responsabile di condotta antisindacale.
Il Tribunale conferma alcuni principi, già sufficientemente chiari, sanciti dal Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali del 14 marzo 2020 e confermati dal successivo Protocollo del 24 aprile 2020:
la costituzione in azienda di un comitato per l’applicazione e la verifica delle regola del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Il Comitato così costituito deve verificare la corretta applicazione del protocollo aziendale che detta le misure di contenimento del virus negli ambienti di lavoro rispetto a ciascuna sede aziendale o cantiere.
Dovrà essere intesa, quindi, come condotta antisindacale la mancata costituzione del Comitato interno centrale e il mancato coinvolgimento, nell’ambito di tale comitato centrale, delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle varie sedi aziendali e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.
“E’, pertanto, da concludersi che il mancato riconoscimento del RLS e RSA CISL a componente del Comitato ex art. 13 Protocollo, neanche nelle forma centralizzata in cui il comitato è stato formato, costituisce condotta che lede le prerogative sindacali così come specificamente previste e conformate dalla normativa anti Covid, invece permeata (peraltro conformemente con le differenziazioni territoriali ed aziendali con il quale la epidemia si è realmente manifestata) tutta dalla valorizzazione delle specificità delle singole realtà lavorative attraverso l’interlocuzione privilegiata con la rappresentanza sindacale necessariamente locale e senza, nella peculiarità data, possano essere correttamente invocate generali definizioni di “cantieri” o “aziende” in quanto prive di rilevanza attuale”.