Con il messaggio n. 3105 dello scorso 11 agosto, l’INPS stabilisce che le domande di congedo – nell’intervallo di tempo compreso tra il 19 luglio e il 31 agosto – dovranno essere distinte per ciascun mese (una per luglio e una per agosto).
Dal 5 marzo al 31 agosto è prevista la possibilità per i genitori (non contemporaneamente) di fruire del congedo COVID-19 – in modalità giornaliera e nel limite massimo di 30 giorni – per accudire i propri figli minori: nel periodo compreso tra il 19 luglio e il 31 agosto, il congedo potrà essere richiesto anche a ore.
In presenza di figli con età superiore ai 12 anni, l’indennizzo di tale congedo è ridotto del 50% (in presenza di figli con disabilità grave, nessuna riduzione anche se figli con età superiore a 12 anni).
La fruizione a ore del congedo, potrà avvenire in presenza delle seguenti condizioni:
- assenza nel nucleo di genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione/cessazione attività;
- assenza nel nucleo di genitore disoccupato o non lavoratore;
- assenza contemporanea, nella medesima giornata, dei genitori fruitori del congedo;
- assenza di richiesta del bonus baby-sitting, iscrizione a centri estivi, servizi per l’infanzia, richiesta del bonus di euro 600/1.000.