Gli Ermellini, con ordinanza n. 16560/2020 respingONO definitivamente le rimostranze avanzate dal lavoratore perché la notizia della malattia era già stata diffusa dallo stesso nell’ambiente di lavoro.
La nota aziendale, deve considerarsi un atto interno emesso con la finalità di tutelare la salute dell’infermiere e degli utenti.
La Cassazione respinge il ricorso di un infermiere verso la decisione del Garante Privacy, al quale si era rivolto per lamentare la diffusione illecita di dati relativi alla propria salute da parte del suo datore di lavoro: la caposala del suo reparto il 5 agosto 2010 aveva inviato una nota alla dirigente dell’ufficio infermieristico, alla coordinatrice del reparto di psichiatria e alla referente per le aree esterne, in cui evidenziava l’opportunità di sottoporre il soggetto a una visita straordinaria presso il medico competente in medicina del lavoro per problemi di iperglicemia, al fine di sottoporlo a specifici trattamenti.
Il Tribunale ritiene infondata la domanda avanzata dall’infermiere perché lo stesso aveva già messo al corrente della sua malattia alcuni colleghi e la nota interna era un atto che aveva la finalità di tutelare la salute del soggetto e degli utenti.
Il fatto che lo stesso avesse già ampiamente diffuso dette informazioni riduceva sensibilmente la tutela alla riservatezza: la pubblica ostensione di dati sensibili equivale, pertanto, a un consenso implicito al loro trattamento.