Con la risoluzione n. 46/E dello scorso 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta a un interpello avente ad oggetto “fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale” e, conseguentemente, alcuni chiarimenti circa il trattamento fiscale introdotto dalla legge di Bilancio 2020 che ha previsto – a decorrere dal 1° luglio 2020 – la quantificazione del valore fiscale e contributivo delle auto aziendali assegnate ai dipendenti in base ai livelli di emissione di CO2.
La qualificazione di detti valori, chiarisce l’Agenzia, deve essere applicata agli autoveicoli (o motocicli) immatricolate e assegnate ai lavoratori a decorrere dal 1° luglio 2020.
Per quelli immatricolati e assegnati prima di tale data, dovrà essere considerato il valore a forfait unico precedentemente in vigore.
La questione più complessa, riguarda i veicoli immatricolati prima del 30 giugno 2020 ma assegnati ai lavoratori dopo il 1° luglio 2020 la cui individuazione è data dal momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro del dipendente per l’assegnazione del benefit.
In tal caso, per evitare che l’intero valore venga preso interamente a base di calcolo, dovranno essere analiticamente individuati i costi sostenuti nell’interesse dell’azienda dal lavoratore e detratti dal valore normale: i costi dovranno essere oggettivi e accertabili mediante documentazione.
Il benefit, continua l’Agenzia, dovrà essere fiscalmente valorizzato in relazione alla sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando dal suo valore nominale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.