Il Decreto “Agosto” (Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020) ha previsto all’art. 14 “Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo” alcune fattispecie rispetto alle quali il divieto di licenziamento diventa flessibile:
- accordo aziendale di incentivo all’esodo, mediante accordi da concordare con ogni singolo dipendente;
- fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa, allorquando non sia previsto l’esercizio provvisorio d’impresa;
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione – anche parziale – dell’attività;
- rinuncia alla CIG e ricorso all’esonero contributivo fino a 4 mesi, dopo tale periodo si potrà ricorrere al licenziamento;
- modifica strutturale dell’organizzazione, a seguito di chiusura reparto/ufficio;
- termine fruizione delle 18 settimane di CIG, esaurimento di tutte le settimane di Cassa Integrazione a disposizione.
Un’apertura sicuramente apprezzabile, sebbene tardiva, da parte del legislatore che, prevedendo un obbligo assoluto di licenziamento, non aveva mancato di sollevare non poche perplessità circa la tenuta costituzionale del divieto imposto dal decreto “Cura Italia”, in particolare con riferimento alla insindacabilità delle scelte imprenditoriali prevista dall’articolo 41 della Costituzione.