Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) prevede alcune misure per la riduzione del costo del lavoro dipendente e ripresa economica delle quali sarà necessario attendere i provvedimenti necessari per la concreta attuazione.
ESONERO CONTRIBUTIVO SEMESTRALE. Interessati i datori di lavoro (esclusi quelli del settore agricolo) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) effettuate fino al 31 dicembre 2020 nei limiti della quota contributiva previdenziale dovuta (restano dovuti i premi INAIL a carico del datore di lavoro). Sono esclusi i lavoratori che, nei sei mesi precedenti, abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima azienda, gli apprendisti e i collaboratori familiari. L’esonero durerà sei mesi e l’importo annuo massimo da considerare è pari a euro 8.060 da riproporzionare su base mensile.
ESONERO LAVORO STAGIONALE. Sono interessate le assunzioni a tempo determinato stagionali effettuate dalle aziende del settore turismo e centri termali. L’esonero durerà tre mesi e l’importo annuo massimo da considerare è pari a euro 8.060 da riproporzionare su base mensile. Per usufruire dell’esonero, si rende necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
ESONERO PER MANCATO RICORSO ALLA CIG. Premiate le aziende che rinunciano, pur avendone diritto, agli strumenti di integrazione salariale previsti, dal medesimo decreto legge, per ulteriori 18 settimane e che abbiano utilizzato per maggio e giugno quelli precedentemente messi a disposizione. L’esonero consisterà nell’esenzione per 4 mesi del pagamento dei contributi previdenziali carico azienda nel limite del doppio delle ore di integrazione già utilizzata nei predetti periodi. L’utilizzo dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2020 ed è cumulabile con altre agevolazioni. In tal caso, il datore di lavoro dovrà rispettare il divieto di licenziamento.
DECONTRIBUZIONE SUD. Sono interessati i datori di lavoro (imprenditori e non) esclusi quelli appartenenti al settore agricolo e lavoro domestico. Consiste nella riduzione pari al 30% dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) dovuti per il il periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 dicembre 2020. Si applica ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in Umbria, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (rileva la sede di lavoro dei lavoratori dipendenti e NON la sede legale/operativa del datore di lavoro). La percentuale di riduzione dovrà tener conto della quota a carico del lavoratore e, a conti fatti, l’agevolazione sarà pari al 7,143% calcolata nella misura del 30% sulla differenza data dall’aliquota complessiva e quella carico dipendente. Davvero poca roba ! Anche tale misura necessita l’autorizzazione della Commissione europea.