La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13411 del 1 luglio 2020, ha affermato la legittimità di un licenziamento adottato nei confronti di un lavoratore a seguito di scontro verbale con un proprio superiore gerarchico, ritenendolo idoneo a ledere il vincolo fiduciario.
Questo, nonostante l’alterco si fosse verificato al di fuori dell’orario di lavoro: era riferibile a situazioni aziendali circa il possesso e conseguente restituzione di una chiavetta per poter accedere ai servizi erogati dalla macchinetta del caffè posizionata all’interno dei locali aziendali.
Gli Ermellini hanno confermato l’orientamento secondo cui la nozione di insubordinazione (nel diritto civile italiano, è la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza e obbedienza, sanciti dall’art. 2104 del codice civile) nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato che “non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale“.