Il decreto Agosto (decreto legge 104/2020) ha confermato all’art. 14 il divieto di licenziamento generando non poche incertezze per i datori di lavoro e aumentando il rischio di contenzioso per i licenziamenti comminati per giustificato motivo oggettivo.
Gli unici casi certi, previsti al comma 3 del predetto articolo, per i quali non si applica il divieto di licenziamento sono i seguenti:
- cessazione definitiva dell’attività d’impresa: non può riguardare la cessazione parziale (es. chiusura reparto). Non deve essere prevista la continuazione – nemmeno parziale – dell’attività e la chiusura deve essere seguita dalla messa in liquidazione della società;
- fallimento: rientrano in tale fattispecie, i fallimenti per i quali non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa e ne venga disposta la cessazione;
- accordo collettivo aziendale: ratificato con le OOSS e in cui sia previsto un incentivo all’esodo;
- cambio appalto: qualora il personale dell’azienda uscente venga riassunto da quella che subentra nell’appalto in virtù di una clausola sociale, da CCNL o contratto di appalto.