Il c.d. “decreto agosto” (n. 104 del 14 agosto 2020) ha introdotto all’Art. 112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 la possibilità di aumentare la soglia di esenzione dei beni in natura ceduti e servizi concessi ai dipendenti.
Dal 15 agosto 2020 (data entrata in vigore del decreto agosto) e fino al 31 dicembre 2020 – nel rispetto del principio di cassa allargato – l’esenzione fiscale e contributiva dei beni in natura concessi ai lavoratori dipendenti è stata aumentata a complessivi euro 516,46.
I fringe benefit costituiscono in tante realtà aziendali integrazione alla retribuzione di base riconosciuta ai lavoratori; costituiti da beni concessi in uso (es. autovettura aziendale, abitazione, ecc.) o da prestazioni di servizi (es. servizio mensa, trasporto, ecc.), sono regolamentati – da un punto di vista fiscale – dall’art. 51, comma 3 del TUIR:
Art. 51 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente.
3.Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Superata la soglia di esenzione pari a euro 516,46 l’erogazione concorre per INTERO nella formazione del reddito di lavoro dipendente.
Le aziende, che hanno disciplinato beni e servizi, dovranno procedere all’aggiornamento del regolamento interno o ratificare un nuovo accordo integrativo che rispetti i nuovi valori 2020.
Una norma temporanea e limitata a un breve periodo di tempo che potrebbe diventare interessante per i datori di lavoro se il legislatore (speriamo se ne accorga) dovesse renderla strutturale.