Con la circolare n. 13 del 4 settembre 2020, Ministero del Lavoro e Ministero della Salute hanno aggiornato le linee guida per la prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
La circolare, in particolare, conferma quanto già in precedenza espresso:
“tutte le aziende devono assicurare ai propri lavoratori dipendenti la possibilità di richiedere l’attivazione di misure sanitarie per il COVID-19, in presenza di patologie con scarso compenso clinico”.
I Ministeri fanno riferimento ai lavoratori c.d. fragili ossia coloro che, rispetto alle patologie preesistenti (es. immunodepressione, patologie oncologiche, età che, da sola, non costituisce elemento sufficiente per stabilire lo stato di lavoratore fragile), potrebbero accusare, in caso di infezione da Coronavirus, un esito più grave o infausto.
In tali casi il datore di lavoro può nominare il medico competente (il caso riguarda i datori di lavoro non obbligati) oppure inviare i lavoratori interessati presso l’INAIL, l’ASL, dipartimenti di medicina legale o del lavoro delle Università, muniti di adeguata documentazione dalla quale si evinca una descrizione dettagliata dell’attività, delle mansioni svolte, dell’ambiente/postazione di lavoro e delle protezioni individuali adottate e previste dal Documenti di Valutazione dei Rischi.
Il medico, quindi, emetterà giudizio di idoneità (o non idoneità) rispetto al rapporto di lavoro.