I datori di lavoro privati (esclusi quelli appartenenti al settore agricolo) che rinunciano all’intervento degli ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1 del decreto legge “Agosto” (n. 104 del 14 agosto 2020) potranno usufruire di un esonero contributivo pari al doppio della contribuzione non versata nei mesi di maggio e giugno 2020 a seguito della fruizione della CIG COVID-19 e nel limite dei contributi dovuti per i periodi in cui se ne fruisce (l’eventuale quota eccedente si perderà).
L’INPS, con circolare n. 105 dello scorso 18 settembre, ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione dell’esonero – da intendersi alternativo rispetto al ricorso della CIG – che, per effetto del predetto decreto legge, viene nuovamente riconosciuta nel periodo intercorrente tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 per complessive 18 settimane.
In detto periodo, le aziende che opteranno per l’esonero in luogo dell’intervento CIG, dovranno rispettare il divieto di licenziamento nonché le ulteriori, principali condizioni: DURC – assenza irregolarità sul lavoro – rispetto del CCNL applicato – art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.
In relazione al divieto di licenziamento, il datore di lavoro interessato all’esonero dovrà rispettarlo per tutto il periodo di recupero a conguaglio del credito derivante dall’incentivo: la violazione del divieto comporta la revoca dell’esonero contributivo con effetto retroattivo e preclude la possibilità di ricorrere alla CIG COVID-19 per il relativo periodo.
L’esonero contributivo, come si desume dalla circolare INPS n. 105, riguarda le singole unità produttive e NON opera sui premi e contributi dovuti all’INAIL.
Per l’applicazione dell’esonero è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.