L’INPS con circolare n. 106 dello scorso 23 settembre, fornisce chiarimenti sull’utilizzo del sito web che permette al lavoratore di poter comunicare il cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia comune.
Il processo relativo alle Visite Mediche di Controllo (VCM) consente, con i nuovi applicativi, di poter segnalare all’Istituto – durante il periodo di malattia – la variazione dell’indirizzo rispetto a quello precedentemente indicato nella certificazione medica rispetto alla quale il medico non potrà intervenire in alcun modo per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato (il certificato medico può essere richiamato dal medico esclusivamente per l’annullamento o rettificato per riformulare la prognosi).
Il lavoratore, quindi, mediante accesso alla sezione “Servizi Online” e “Sportello al cittadino per VCM” potrà modificare il proprio indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo. Modifiche che vengono storicizzate dal sistema per evitare che se ne perda traccia.
Restano valide le disposizioni che prevedono:
- l’onere del lavoratore di verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’INPS, mediante certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e completo in ogni sua parte, provvedendo con la massima tempestività a comunicare quello esatto;
- in caso di mancata esecuzione della visita di controllo per impossibilità di rintracciare il lavoratore, la perdita dell’indennità economica di malattia;
- obbligo del lavoratore di effettuare le comunicazioni di variazione al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto di riferimento.
Il datore di lavoro viene messo al corrente del differente indirizzo di reperibilità del lavoratore nel momento di richiesta VCM (se la comunicazione di variazione ès stata effettuata prima) o al momento della consultazione esito.